In caso di infortunio sul lavoro causato per colpa da una auto, La Compagnia AssicuraTrice del Mezzo coinvolto debba accantonare una somma sufficiente da pagare all'Inail, oltre che corrispondere all'infortunato, le somme dovute a titolo di indennizzo.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, avente ad oggetto il c.d. danno differenziale, ha definitivamente chiarito la totale autonomia del rapporto che intercorre tra il danneggiato e l' impresa assicuratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno che siano state effettuate da quest'ultima nei confronti dell'Inail.
Per tale problematiche il medico legale effettuate le valutazioni tecniche e la valutazione del danno biologico riconosciuto/ da riconoscere, valutare e suggerire le tempistiche delle richieste Assicurazione /INAIL. Supporta il legale nella valutazione del risarcimento.